Richiesta di ammissione alla Società Consortile
Nautica Lago di Como scarl

La sottoscrizione e la spedizione di questo form, avvierà la procedura di ammissione dell'Azienda sottoscrittrice alla Società Consortile a Responsabilità Limitata (scarl) Nautica Lago Di Como ("consorzio"). 

La Società Consortile è dotata di un Capitale Sociale composto dalle quote versate dai Soci. I soci sono perciò titolari della corrispondente quota della Società.

L'ammissione di nuovi Soci avviene solitamente con aumento del Capitale Sociale tramite Atto Notarile. Per contenere le spese, si procederà con Atto Notarile, una volta raggiunto un congruo numero di nuovi iscritti che dovranno contribuire a loro volta alle spese

L' Azienda si impegna a:

  • leggere, comprendere e accettare lo Statuto ed il Manifesto/Disciplinare riportati qui sotto
  • versare immediatamente la quota annuale di iscrizione (400 €) al momento dell' ammissione e per gli anni successivi
  • versare, al momento dell' atto, la quota di Capitale Sociale (600 €) che determina la titolarità effettiva, ed il contributo alle spese notarili determinato dal costo effettivo e dal numero di nuovi iscritti che partecipano

L'ammissione dell'Azienda è subordinata alla decisione positiva espressa dal Consiglio di Amministrazione su ogni singolo caso e senza l' obbligo di fornire motivazioni.

Documentazione da inviare

Si prega di inviare alla casella consorzio@nauticalagodicomo.com la seguente documentazione:

  • Visura Camerale aggiornata
  • Atto costitutivo e Statuto della società (se esiste)
  • Foto o (meglio) PDF Carta identità e Codice Fiscale del rappresentante legale
  • Eventuale delega alla rappresentanza per poter firmare adesione a consorzio (se non è già specificato nello Statuto)

Nell' oggetto della mail indicare: Documentazione iscrizione consorzio azienda: "Nome Azienda"

Bonifico quota di iscrizione

La quota annuale di iscrizione di 400 € deve essere versata con bonifico. Ecco i dettagli:

  • IBAN : IT20A0103010900000007000066
    Banca MPS, filiale di Como
  • intestato a:
    NAUTICA LAGO DI COMO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILIT
    (vi preghiamo inserire la stringa esatta perchè l'intestatzione bancaria è stata troncata per limite al numero di caratteri)
  • Causale bonifico : Quota iscrizione 2026 - "Nome Azienda"

ALLEGATO -D- ALL'ATTO N.                      DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1) E' costituita ai sensi degli articoli 2602, 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, allo scopo di istituire una organizzazione comune per lo svolgimento e la gestione di servizi previsti al successivo articolo 2, e quindi senza scopo di lucro, una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"Nautica Lago di Como società consortile

a responsabilità limitata"

o in breve

"Nautica Lago di Como scarl"

Articolo 2) La società consortile non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di coordinare l'attività e lo svolgimento in forma unitaria delle imprese consorziate e migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organismo funzionale e di servizio, per lo svolgimento delle seguenti attività:

* il noleggio e la locazione di imbarcazioni e natanti di qualunque natura e specie, con e senza licenza, con e senza conducente;

* la rappresentanza della categoria nei confronti di amministrazioni pubbliche e organizzazioni private;

* l'attività di trasporto di persone con uso di imbarcazione sul Lago di Como;

* la tutela delle attività dei membri della Società;

* la stesura di un regolamento ("Disciplinare") con l' obiettivo di normare le attività dei consorziati, che saranno vincolati a rispettare per il mantenimento della qualifica di Consorziato;

* la realizzazione di un'offerta di prodotti e servizi dedicati a consorziati e non, ivi inclusi servizi di assistenza al noleggio, vendite e marketing (digitali e non digitali)

* la formazione in ambito Turismo e Nautica;

* la comunicazione e promozione in ogni forma delle attività della Società e dei membri della Società;

* la formulazione di proposte di sviluppo delle infrastrutture tecniche (moli di attracco per carico e scarico ospiti, posti barca, infrastrutture di accoglienza clienti) che rendano l'attività più sicura, ed linea con le aspettative dell'amministrazione Comunale  e dei cittadini;

* la partecipazioni a bandi pubblici e privati riguardanti la Nautica, il Turismo, i Trasporti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate.

Articolo 3) La società ha sede legale nel Comune di Como.

Articolo 4) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 6) Il capitale sociale è di Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento virgola zerozero), diviso in quote ai sensi di legge. Ogni socio ha un voto per ogni Euro compreso nella sua quota.

Articolo 7) Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2432-bis, comma secondo, del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Con formale deliberazione del consiglio di amministrazione potrà essere richiesto ai soci, proporzionalmente alla loro partecipazione, il versamento dei contributi previsti dall'articolo 2615-ter del codice civile in relazione alle esigenze finanziarie della società.

Articolo 8) La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo a quella che regola la raccolta del risparmio tra il pubblico.

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Articolo 9) La società consortile provvederà, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Tutti i costi, diretti ed indiretti, sopportati dalla società consortile nell'espletamento dell'attività che ne costituisca l'oggetto, saranno, con periodicità e modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, versati alla società consortile stessa dai soci consorziati in proporzione alla partecipazione sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta.

Pertanto ciascun socio si assume l'obbligo, ai sensi dell'articolo 2603 n. 3 del codice civile e sotto pena di esclusione, di:

a) provvedere, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, al pagamento in favore della società consortile della partecipazione di sua spettanza dei costi da questi sostenuti o sostenendi;

b) prestare, nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in proporzione alla partecipazione sociale posseduta, garanzie, fideiussioni e cauzioni in relazione alle obbligazioni assunte dalla società medesima nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli Istituti di Credito finanziatori.

L'esclusione del socio, nel caso di grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente statuto, dal mancato rispetto del Disciplinare  o dagli obblighi di legge e dalle deliberazioni dell'assemblea dei soci o dell'organo amministrativo, è pronunciata dall'organo amministrativo.

Sulle somme richieste ai soci non versate dagli stessi nei termini stabiliti, sono dovuti gli interessi nella misura dell'"EURIBOR tre mesi" con la maggioranza di cinque punti in favore degli altri soci i quali, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, sono tenuti sostitutivamente a provvedere ai contributi non versati dai soci inadempienti.

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Articolo 10) Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo che istruirà la pratica di ammissione e che, qualora esprima il consenso sulla domanda, investirà l'assemblea per ogni decisione in merito. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, nonchè delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarli nella loro integrità.

L'assemblea delibera sull'ammissione di nuovi soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di ammissione di nuovi soci, alternativamente:

- l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile per consentire l'ingresso del nuovo socio; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile;

- l'assemblea potrà deliberare sempre su proposta dell'organo amministrativo, che si proceda a trasferimenti di partecipazioni dai soci esistenti a quelli di nuova ammissione, determinando anche il prezzo di tali compravendite sulla base del valore del patrimonio della società.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - ESCLUSIONE - RECESSO

Articolo 11) A ciascuna partecipazione è correlato l'obbligo di adempiere alle obbligazioni previste dal precedente articolo 9.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia a causa di morte, fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo 10.

Articolo 12) La dichiarazione di liquidazione giudiziale, la messa in liquidazione, ordinaria o speciale, l'apertura della procedura di concordato, anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, la cessazione dell'attività sociale o il cambiamento della stessa da parte del socio consorziato comportano l'automatica esclusione dalla società consortile del socio nei cui confronti vengono instaurate tali procedure, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di deliberazione o del provvedimento definitivo.

Articolo 13) Oltre che nei casi espressamente previsti dall'articolo 2473 del codice civile, il recesso è consentito al socio che non si trovi più nelle condizioni, sia per motivi oggettivi che per motivi soggettivi, di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo e diviene operativo novanta giorni dopo il ricevimento della comunicazione, salvo che ricorra una giusta causa tale da rendere il recesso immediatamente efficace.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio fino a che questi non abbia esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni sia verso la società sia verso i terzi e di cui la società si sia, per quanto la compete, resa garante, ed in quest'ultimo caso fino a che i terzi non abbiano completamente ed incondizionatamente liberato la società dalle obbligazioni assunte nell'interesse del socio medesimo.

Articolo 14) Le garanzie prestate dal socio escluso e/o receduto ed in essere alla data di cessazione del rapporto sociale, permarranno sino al completo assolvimento delle obbligazioni nascenti dal perseguimento dell'oggetto sociale.

Nei casi di esclusione e/o recesso, di cui ai precedenti articoli 9, 12 e 13, la quota del socio escluso e/o receduto sarà obbligatoriamente trasferita agli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, o a terzi che abbiano ricevuto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Gli amministratori, nominati in rappresentanza del socio consorziato escluso e/o receduto, cessano dalla carica decorso il termine allo spirare del quale l'esclusione e/o il recesso hanno effetto.

Articolo 15) Il valore della partecipazione nei casi di cessione o di esclusione o di recesso sarà rappresentato dall'equivalente in denaro della percentuale di partecipazione della parte cedente, esclusa o receduta, al patrimonio sociale della società.

Ai fini della determinazione del valore della quota sociale nei casi di esclusione si terrà conto di ogni perdita della società maturata e riconducibile direttamente al socio escluso.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 16) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno  la metà del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio.

In presenza delle condizioni previste dalla legge, l'assemblea può venire convocata dall'amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 18) L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (compresi il telefax, la posta elettronica e la PEC) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese, alla data in cui è presa la deliberazione.

Articolo 20) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore se nominati.

Articolo 21) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza, da altra persona eletta dall'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se lo crede opportuno, sceglie tra i soci o tra i sindaci se nominati, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 18 ultimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22) L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le decisioni che abbiano per oggetto l'acquisto di immobili in genere, lo scioglimento della società, le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, per le quali occorrerà il consenso unanime di tutti i soci.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 23) La società può essere amministrata esclusivamente da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri, anche non soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità e compensi di altra natura che, se assegnati, dovranno essere paritari prendendo i componenti, salvo diversa decisione dei soci da adottarsi all'unanimità dei consensi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24) Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il tempo di volta in volta determinato dall'Assemblea; decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

Articolo 25) Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e può anche eleggere un Vice-Presidente, designato dal socio di minoranza, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 26) Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Articolo 27) Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Articolo 28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato e che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 29) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le delibere che abbiano per oggetto l'acquisto di immobili in genere per le quali sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci con il quorum di cui all'art. 22 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in maniera gestionale in tutto o in parte ad uno o più amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 30) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 31) Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori, nonchè institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Organo di controllo

Articolo 32) Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'organo di controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il collegio sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del codice civile.

Revisione legale dei conti

Articolo 33) La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 34) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, dal quale si evidenzierà il sostanziale pareggio fra l'ammontare di tutti i costi sostenuti per il conseguimento dell'oggetto sociale e l'ammontare dei contributi richiesti ai soci e da questi rimborsati ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 35) Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, al fondo consortile, a riserva straordinaria o ristornata ai soci in proporzione al contributo annuo dagli stessi dovuto per l'esercizio in questione ai sensi dell'articolo 7 ultimo comma.

E' comunque esclusa la distribuzione di utili ai soci.

I premi conseguiti dalla società consortile in relazione all'attività contrattuale di gruppo confluiranno in un fondo che verrà distribuito tra i soci in conformità ai criteri e con le modalità stabilite anno per anno dall'Assemblea dei soci.

SCIOGLIMENTO

Articolo 36) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea all'unanimità stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

NORMA DI RINVIO

Articolo 37) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in tema consorzi e di società a Responsabilità Limitata.

 

 

Manifesto della Società Consortile Nautica Lago di Como

Legalità, sicurezza e accoglienza al servizio del Lago di Como  

  1. Legalità senza compromessi

Ogni Operatore e ogni membro dell’equipaggio si impegna a rispettare scrupolosamente le leggi e i regolamenti che disciplinano la navigazione, la sicurezza e l’attività commerciale sul Lago, diventando un esempio di correttezza per tutto il settore.

  1. Accoglienza, non procacciamento

L’incontro con il cliente avviene sempre in modo ordinato e rispettoso, senza forme di vendita insistente in strada o presso i pontili, privilegiando la prenotazione e l’accoglienza in spazi autorizzati.

  1. Collaborazione attiva con le Forze dell’Ordine

Il consorzio si pone come alleato delle Forze dell’Ordine, impegnandosi a segnalare comportamenti irregolari o pericolosi e a condividere informazioni utili per garantire un Lago sicuro per tutti.

  1. Riconoscibilità e trasparenza

Tutto il personale è facilmente identificabile grazie a divise coordinate, tesserino e QR Code ufficiale che certifica lo status di Operatore del consorzio, consultabile da turisti e autorità in tempo reale.

  1. Educazione e cortesia come regola

Il rapporto con i clienti è improntato a professionalità, disponibilità e rispetto, creando un’esperienza piacevole che valorizza l’immagine del Lago e della città.

  1. Sicurezza come priorità assoluta

Ogni servizio parte solo con unità perfettamente in regola e dotazioni complete, e il personale è formato per gestire emergenze, garantire la sicurezza dei passeggeri e rispettare i limiti operativi previsti dalla legge.

  1. Rispetto dell’ambiente

Il consorzio promuove pratiche rispettose per l’ambiente: zero rifiuti in acqua, attenzione alla velocità nelle aree sensibili, uso di motori efficienti e sensibilizzazione dei clienti a un comportamento responsabile.

  1. Formazione continua

Tutti gli operatori partecipano regolarmente a corsi di aggiornamento su normativa, sicurezza, primo soccorso, navigazione e accoglienza turistica, mantenendo standard qualitativi elevati.

  1. Uso corretto delle infrastrutture

Pontili, aree di imbarco e corridoi di navigazione sono utilizzati nel pieno rispetto delle regole e della convivenza con gli altri servizi presenti sul Lago.

  1. Ambasciatori del Lago di Como

Ogni membro del consorzio si considera un rappresentante del territorio: il servizio offerto non è solo trasporto, ma un’esperienza che racconta la bellezza, la storia e le eccellenze del Lario, rafforzando la reputazione della destinazione.

Disciplinare della Società Consortile Nautica Lago di Como

  1. Comportamento tra consorziati
    Ogni membro del consorzio si impegna a rispettare gli altri operatori e le loro scelte imprenditoriali , con particolare riferimento agli altri consorziati. In nessun caso le manifestazioni di dissenso potranno avvenire utilizzando gli strumenti di comunicazioni del Consorzio (ad esempio gruppi social)

  2. Diffusione di informazioni
    Ogni membro del consorzio si impegna a non diffondere, senza il consenso scritto del CdA, informazioni inerenti la gestione interna del Consorzio,
    i progetti futuri o i dettagli dei progetti correnti, le aziende fornitrici o il numero ed i nominativi delle Aziende consorziate o e che hanno fatto richiesta di ammissione.

  3. Rapporti con le istituzioni, le associazioni di categoria, gli altri consorzi e associazioni, gli altri operatori e la stampa
    Nessun consorziato potrà agire da portavoce del Consorzio con enti terzi o la stampa. Solo i designati membri del CdA possono agire da portavoce. Qualora un consorziato entri in contatto con terzi che richiedano informazioni o possano fornire servizi o contatti utili al Consorzio, dovrà contattare il CdA e concordare come procedere.

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